Page 2 - Comunità in cammino
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Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale


         I – Natura
         Art. 1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organismo di partecipazione responsabile dei fedeli alla vita della
         parrocchia e, nelle intenzioni, rappresenta l’intera comunità parrocchiale nell’unità della fede e nella varietà
         dei suoi carismi e ministeri.
         II – Fini
         Art. 2. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha il compito di promuovere le attività e le iniziative pastorali della
         parrocchia, facendole oggetto
          •  di riflessione preparatoria,
          •  di progettazione,
          •  di verifica.
         Art. 3. Il CPaP. si prefigge in concreto di:
          a) Riflettere sulla situazione della Comunità Parrocchiale, con un’attenzione a tutta la popolazione del territo-
             rio, individuandone le esigenze religiose ed umane e proponendo gli interventi opportuni;
          b) Studiare le modalità di attuazione, nell’ambito della Parrocchia, del piano pastorale diocesano, le direttive
             del Vescovo e del magistero della Chiesa;
          c) Favorire la comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale e sociale al fine di edificare un’autentica
             comunità parrocchiale;
          d) Cooperare alla realizzazione delle attività parrocchiali.

         III – Composizione e membri
         Art. 4. Il CPaP è composto:
          •  Dal Parroco (membro di diritto) con funzione di Presidente
          •  Da un adeguato numero di laici (tra i 10 e i 20) scelti dal Parroco e da lui nominati:
             - perché ritenuti idonei e competenti a dare un significativo contributo in questo “servizio”;
             - perché resisi disponibili a far parte di questo organismo;
             - perché rappresentativi.
         sia dei gruppi ecclesiali (Catechisti, Gruppo Solidale Parrocchiale, Ministri straordinari dell’Eucaristia; Oratorio)
         sia dei gruppi e delle realtà non-ecclesiali ma significative per la vita del territorio (Gruppo Sportivo, Banda,
         Gruppo Genitori, Avis–Alpini , Scuola, Gruppo Festa….), scegliendo persone che partecipano in modo significativo
         alla vita della comunità parrocchiale (cfr. art. 5)
         Per la nomina dei rappresentanti dei gruppi e delle altre realtà operanti sul territorio, il Parroco chiederà indica-
         zioni ai gruppi stessi.
         Art. 5. I membri del CPaP devono essere in piena comunione con Chiesa (non irretiti da scomuniche), e partecipa-
         re attivamente alla vita parrocchiale vivendo con coerenza la vita cristiana, devono inoltre cercare la collabora-
         zione pastorale. Possono avere meno di 18 anni, purché abbiano ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana.
         I membri del Consiglio cercheranno di caratterizzarsi per volontà d’impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei
         concreti bisogni della Parrocchia e per una vita spirituale alimentata dalla partecipazione all’Eucaristia, dal-
         l’ascolto della Parola e della preghiera: la loro attenzione è al bene dell’intera comunità.
         IV – Funzionamento

         Art. 6. Il CPaP è convocato dal Parroco in seduta ordinaria almeno quattro volte all’anno. In seduta straordinaria
         quando si rende necessario, anche su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio.
         V – Assemblea parrocchiale
         Art. 7. Il CPaP terrà almeno una volta l’anno una riunione aperta a tutti i parrocchiani e cittadini che desiderano
         partecipare, denominata “assemblea”, per illustrare a tutti le linee dell’attività parrocchiale ed ascoltare i
         pareri e i suggerimenti degli intervenuti.
         VI– Decadimento e reintegro dell’incarico di consigliere

         Art. 8. I membri del CPaP cessano dal loro incarico per dimissione accettata dal Parroco o dopo cinque anni dalla
         nomina e il loro mandato può essere rinnovato. È possibile da parte del parroco nominare altri consiglieri durante
         il mandato del CPaP (o perché esprimono il loro desiderio di parteciparvi, o perché il Parroco valuta significativa
         la loro partecipazione).
         VII – Cessazione del CPaP
         Art. 9. Il CPaP non cessa quando la sede è vacante. Il Parroco nuovo, entro sei mesi dalla presa di possesso, dovrà
         confermare o rinnovare il Consiglio e lo Statuto del Consiglio.
         Ogni cinque anni il Consiglio decade è il Parroco procede al suo rinnovo


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